Ammessa la compensazione tra il debito del marito per mancato adeguamento Istat dell’assegno di mantenimento con i crediti dal medesimo vantati nei confronti della moglie, poichè il mantenimento all’ex non ha natura alimentare oppure ha un tale carattere in misura
soltanto residuale. L’assegno separativo ha una funzione diversa dall’assegno per i figli minori (avente sempre carattere alimentare e quindi non compensabile) essendo diretto a garantire al coniuge separato lo stesso tenore di vita goduto in costanza di matrimonio. Lo stato d’indigenza della donna va escluso se, pur essendo disoccupata, è proprietaria di alcuni immobili.
Trib. Napoli sent. 5970 del 15/6/2025