L’assegno di mantenimento all’ex coniuge è compensabile con altri crediti. Esso non ha natura alimentare al contrario di quello dovuto ai figli, quindi è pignorabile e compensabile
il credito relativo all’assegno di mantenimento per i figli, anche maggiorenni, se ancora economicamente non indipendenti, è alimentare, quindi non compensabile. Tale credito, infatti, presuppone uno stato di bisogno strutturale, proprio perché riferito a soggetti carenti di autonomia economica e come tali titolari di un diritto di sostentamento. Esso, pertanto, è indisponibile (ossia non rinunciabile) e non può essere pignorato se non per altrettanti crediti alimentari.
Invece, secondo la sentenza 9686, l’assegno divorzile o il mantenimento, riconosciuto in seguito della separazione, non avrebbe natura alimentare. La ratio della norma che lo prevede sarebbe diversa da quella che stabilisce l’obbligo al mantenimento dei figli. Infatti, la sua fonte risiede nel diritto all’assistenza materiale inerente al matrimonio e non nell’incapacità della persona di provvedere a sé e ai suoi fabbisogni.
La sentenza sancisce un principio nuovo perchè la giurisprudenza precedente ritiene la natura alimentare anche dell’assegno per il coniuge o ex coniuge
Corte di Cassazione, sentenza 9689 del 26 maggio 2020
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