Non è configurabile il delitto di malversazione o dilapidazione dei beni del figlio minore (art. 570, co. 2, n. 1, c.p.) in relazione alla gestione delle somme versate dal genitore non affidatario all’altro genitore a titolo di mantenimento: tali somme spettano infatti iure proprio al genitore affidatario e non costituiscono beni del minore. Può residuare, ove la gestione sia inadeguata rispetto all’interesse del figlio, la violazione degli obblighi di assistenza di cui all’art. 570, co. 1, c.p.
LA VICENDA
Una madre veniva condannata per malversazione dei beni del figlio minore in quanto avrebbe destinato parte delle somme ricevute dal padre per il mantenimento del figlio a un piano di investimento. La donna ricorreva sostenendo che tali somme, una volta versate al genitore affidatario, non sono beni del minore.
La Cassazione accoglie il ricorso: le somme di mantenimento spettano iure proprio al genitore affidatario, che non ha obbligo di rendiconto verso il minore. Pertanto, non può configurarsi la malversazione.
Resta astrattamente configurabile, solo in caso di gestione inadeguata rispetto agli interessi del minore, il reato di cui all’art. 570, co. 1, c.p.