Addebito della separazione al coniuge che intrattiene una relazione di amicizia stretta che genera il concreto sospetto di infedeltà nell’ambiente in cui è sta coltivata e nel quale i coniugi vivono. A rilevare è infatti il comportamento che offenda la dignità e l’onore dell’altro coniuge, anche se non si tratta di vero tradimento.
È il principio ribadito dalla Corte di Cassazione, sesta sezione civile, con l’ordinanza n. 21657/2017, che ribadisce il principio già espresso dalla Suprema Corte secondo cui (Cass., sent. 8929/2013) secondo cui “La relazione di un coniuge con estranei rende addebitabile la separazione ai sensi dell’art. 151 cod. civ. quando, in considerazione degli aspetti esteriori con cui è coltivata e dell’ambiente in cui i coniugi vivono, dia luogo a plausibili sospetti di infedeltà e quindi, anche se non si sostanzi in un adulterio, comporti offesa alla dignità e all’onore dell’altro coniuge“.