L’accordo tra coniugi in regime di comunione legale, qualificabile come convenzione matrimoniale di riduzione dell’oggetto della comunione, ai sensi dell’art. 210 c.c., deve essere stipulato per atto pubblico, a pena di nullità.
Nel caso di specie i coniugi in comunione legale avevano stipulato un accordo avente ad oggetto la “divisione” di denaro e titoli
oggetto di comunione legale. Tale accordo è astrattamente da ricondursi alla facoltà dei coniugi di modificare il regime della comunione legale nei limiti stabiliti dagli artt. 210 e 211 c.c. e nell’ambito della più ampia normativa sulla comunione legale, ma deve essere stipulato mediante atto notarile.
Tribunale di Grosseto 24 febbraio 2025, n. 169