La disparità economica fra le parti è presupposto imprescindibile, in assenza del quale non si può accogliere la domanda di assegno divorzile.
Se dall’analisi comparativa della situazione economico reddituale dei coniugi emergono profili di obiettiva disparità che vedono uno di essi in posizione deteriore e che trovano una relazione causale specifica e diretta con un ruolo endofamiliare trainante assunto da quel coniuge negli anni del matrimonio, comportando per lui (o lei) il sacrificio di proprie aspettative professionali e reddituali a vantaggio dell’altro coniuge, è legittimo accogliere la domanda di assegno divorzile, in applicazione del criterio perequativo-compensativo; così pure se ricorre il criterio assistenziale, ossia se, oltre alla disparità reddituale, uno dei due coniugi non ha mezzi sufficienti per provvedere al proprio sostentamento e non può procurarseli per ragioni oggettive; così pure se, sempre in presenza della citata disparità economica, sussistono delle ragioni lato sensu risarcitorie, quale, ad esempio, l’addebito della separazione.
Trib. Bologna sentenza 15 Novembre 2021
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