Va disposto l’affidamento esclusivo laddove emerga che il padre, per un lungo arco temporale, si è disinteressato non solo delle esigenze materiali dei figli, ma anche di quelle affettive, educative e sanitarie attraverso la totale mancanza di partecipazione alla loro vita quotidiana, l’assenza sistematica, il rifiuto di interfacciarsi con i servizi territoriali, cui si aggiungono condotte pregresse di abuso di alcol e atteggiamenti aggressivi nei confronti della madre, che hanno determinato il deterioramento del clima familiare e l’instaurarsi di un rifiuto relazionale da parte dei minori.
La decadenza genitoriale, invece, costituisce una misura sanzionatoria ed eccezionale, riservata a casi di condotte attuali, gravi e abituali, concretamente pregiudizievoli per la salute psicofisica del minore, non può fondarsi sulla mera inadeguatezza del genitore o sull’assenza di un rapporto affettivo, ma richiede la dimostrazione di un comportamento attivamente lesivo e attuale.
Trib. Chieti sent. 24/6/2025 n. 307
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