Incidenza della nuova convivenza dell’ex coniuge sul diritto all’assegno divorzile

I redditi in nero dell’ex marito di per sè non determinano nè il diritto all’assegno di mantenimento nè incidono sulla quantificazione
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“L  instaurazione da parte dell  ex coniuge di una stabile convivenza di fatto giudizialmente accertata incide sul diritto al riconoscimento di un assegno di divorzio o alla sua revisione nonch é sulla quantificazione del suo ammontare in virtù del progetto di vita intrapreso con il terzo e dei reciproci doveri di assistenza morale e materiale che ne derivano, ma non determina, necessariamente, la perdita automatica ed integrale del diritto all  assegno.

Qualora sia giudizialmente accertata l  instaurazione di una stabile convivenza di fatto tra un terzo e l  ex coniuge economicamente più debole questi, se privo anche dell  attualità di mezzi adeguati o impossibilitato a procurarseli per motivi oggettivi, mantiene il diritto al riconoscimento di un assegno di divorzio a carico dell  ex coniuge in funzione esclusivamente compensativo.

A tal fine il richiedente dovrà fornire la prova del contributo offerto alla comunione familiare; dell  eventuale rinuncia concordata ad occasioni lavorative di crescita professionale in costanza di matrimonio; dell  apporto alla realizzazione del patrimonio familiare personale dell  ex coniuge.

Tale assegno anche temporaneo su accordo delle parti non è ancorato al tenore di vita endo matrimoniale nella nuova condizione di vita dell  ex coniuge ma deve essere quantificata la luce dei principi su esposti, tenuto conto, presi dalla durata del matrimonio”

Cass. civile Sezioni Unite sentenza  5 novembre 2021 n. 32198, 

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