Ai fini della configurabilità del delitto di violenza privata, il requisito della violenza si identifica in qualsiasi mezzo idoneo a privare coattivamente l’offeso della libertà di determinazione e di azione, ben potendo trattarsi di violenza fisica, propria, che si esplica direttamente nei confronti della vittima o di violenza impropria che si attua attraverso l’uso di mezzi anomali diretti ad esercitare pressioni sulla volontà altrui impedendone la libera determinazione. (Nel dichiarare inammissibile il ricorso, gli Ermellini hanno evidenziato che la sentenza impugnata, ha ritenuto configurabile il delitto di violenza privata, illustrando i comportamenti violenti dell’imputato che hanno determinato la perdita o, comunque, la significativa compressione della libertà di azione o della capacità di autodeterminazione della madre).
Cass. Pen., Sez. V, Sent., 26 gennaio 2021, n. 3203
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