L’adozione cd. “legittimante” coesiste nell’ordinamento con la diversa disciplina dell'”adozione in casi particolari”, prevista dalla Legge n. 184 del 1983, art. 44, che non comporta l’esclusione dei rapporti tra l’adottato e la famiglia d’origine; il giudice chiamato a decidere sullo stato di abbandono del minore, e quindi sulla dichiarazione di adottabilità, deve accertare la sussistenza dell’interesse del medesimo a conservare il legame con i suoi genitori biologici, pur se deficitari nelle loro capacità genitoriali, costituendo l’adozione legittimante una “extrema ratio” cui può pervenirsi nel solo caso in cui non si ravvisi tale interesse; il modello di adozione in casi particolari può, nei singoli casi concreti e previo compimento delle opportune indagini istruttorie, costituire un idoneo strumento giuridico per il ricorso alla cd. “adozione mite”, al fine di non recidere del tutto, nell’accertato interesse del minore, il rapporto tra quest’ultimo e la famiglia di origine”.
Cassazione civile, sez. I, sentenza 25 gennaio 2021, n. 1476.