Il testamento è valido se il testatore quasi cieco viene aiutato a scriverlo?

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Si impone il rispetto assoluto della volontà del testatore di fronte ad una scheda testamentaria, la quale può affermarsi affetta da dolo solo a specifiche e stringenti condizioni, quali la prova dell’esistenza di veri e propri mezzi fraudolenti a suo danno.

Lo afferma la Corte di Cassazione con la sentenza n. 9309/2017.

Il bene da tutelare è la volontà del testatore, dice la Suprema Corte, che impone la configurabilità del dolo solo a specifiche condizioni: non è sufficiente dimostrare «una qualsiasi influenza di ordine psicologico esercitata sul soggetto, se del caso mediante blandizie, richieste, suggerimenti o sollecitazioni, occorrendo la provata presenza di veri e propri mezzi fraudolenti»; ma occorre la prova dell’utilizzo di mezzi ingannevoli, che suscitino nel soggetto false rappresentazioni, «orientando la sua volontà in un senso in cui non si sarebbe spontaneamente orientata»

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