Il Tribunale di Roma (sent. n. 5126/17) ha negato il mantenimento a una donna quarantenne e laureata.
Il Tribunale sottolinea che per riequilibrare le condizioni economiche dei congiugi, e quindi escludere il diritto al mantenimento, rilevano:
l’assegnazione dell’ex casa familiare in caso di figli (che di per sè ha un valore economico perché implica un risparmio di spesa derivante dalla ricerca di un altro immobile in cui vivere);
la proprietà di un immobile da cui percepire il canone di affitto;
gli aiuti in denaro provenienti dai genitori.
Se poi a ciò si aggiunge la giovane età della donna, il conseguimento di una laurea e il buon stato di salute che le consente di lavorare, la sua condizione non può ritenersi di «non autosufficienza»: tutti tali elementi costituiscono una risorsa che va considerata nella verifica delle condizioni economiche della parte.