se gli ex partner hanno redditi equivalenti devono corrispondere lo stesso importo per il mantenimento della figlia.
L’art. 337 ter comma 4 del codice civile infatti stabilisce che, tra i criteri di cui il giudice deve tenere conto nel determinare l’obbligo di mantenimento a carico di ciascuno dei genitori, c’è il reddito percepito da ciascuno. Per cui se i redditi si equivalgono, deve equivalersi anche la misura dell’assegno di mantenimento per i figli
Cass. civile ord. n.7134/2020
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