Figlio ultratrentenne anche se non autonomo non ha diritto a rimanere in casa

Risarciti i danni al padre per la nascita indesiderata di un figlio
13 febbraio 2018
Figlio risarcito per il disinteresse del padre
15 febbraio 2018

La convivenza del figlio maggiorenne col genitore, in assenza di obblighi di mantenimento, è riconducibile ad un negozio atipico di tipo familiare che dà vita ad una forma di detenzione qualificata ma precaria dell’immobile, equiparabile a quella del comodato senza determinazione di durata.

Non vi è alcuna norma che attribuisca al figlio maggiorenne il diritto incondizionato di permanere nell’abitazione di proprietà esclusiva dei genitori contro la loro volontà e in forza del solo vincolo familiare. I genitori hanno quindi il diritto di richiedere al figlio convivente di rilasciare e liberare l’immobile occupato colo solo limite – imposto dal principio di buona fede – che sia concesso all’altra parte un termine ragionevole, commisurato anche alla durata del rapporto.

Tale diritto sussiste anche nell’ipotesi in cui il figlio maggiorenne, di un’età tale da non aver più diritto al mantenimento, non sia pienamente autosufficiente. Infatti, in tale ipotesi troverà applicazione la somministrazione alimentare, ben potendo i soggetti tenuti all’obbligazione adempiere con modalità diverse, come, ad esempio, il riconoscimento di un assegno periodico.

Lo ha affermato il Tribunale di Modena con un provvedimento del 2017

 

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Utilizzando il sito, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. maggiori informazioni

Questo sito utilizza i cookie per fonire la migliore esperienza di navigazione possibile. Continuando a utilizzare questo sito senza modificare le impostazioni dei cookie o clicchi su "Accetta" permetti al loro utilizzo.

Chiudi