Il caso è quello di un uomo che chiedeva di ottenere, nei confronti di un Azienda Ospedaliera, il risarcimento dei danni patiti a causa dell’erronea esecuzione di un intervento di raschiamento uterino, cui si era sottoposta la moglie al fine di interrompere la gestazione; la gravidanza si era quindi regolarmente conclusa con la nascita di una bambina, nascita dunque indesiderata perchè avvenuta contro la volontà dei genitori. Il Tribunale, con sentenza confermata anche dalla Corte d’Appello, non aveva ritenuto espressamente dimostrata la sicura volontà di abortire dei genitori.
Ricorre per cassazione l’uomo.
La Corte accoglie il ricorso. In tema di responsabilità medica per errata diagnosi sul feto e conseguente nascita indesiderata, «il risarcimento dei danni che costituiscono immediata e diretta conseguenza dell’inadempimento della struttura sanitaria all’obbligazione di natura contrattuale spetta non solo alla madre, ma anche al padre, atteso il complesso di diritti e doveri che, secondo l’ordinamento, si incentrano sulla procreazione cosciente e responsabile, considerando che, agli effetti negativi delle condotta del medico ed alla responsabilità della struttura in cui egli opera, non può ritersi estraneo il padre, il quale deve perciò, considerarsi tra i soggetti protetti e , quindi, tra coloro rispetto ai quali la prestazione mancata o inesatta è qualificabile come inadempimento, con il correlato diritto al risarcimento dei conseguenti danni, immediati e diretti, fra i quali deve ricomprendersi il pregiudizio di carattere patrimoniale derivante dai doveri di mantenimento dei genitori nei confronti dei figli.
Lo ha affermato la Corte di Cassazione con la sentenza n.2675/2018
Utilizzando il sito, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. maggiori informazioni
Questo sito utilizza i cookie per fonire la migliore esperienza di navigazione possibile. Continuando a utilizzare questo sito senza modificare le impostazioni dei cookie o clicchi su "Accetta" permetti al loro utilizzo.