Confermando la pronuncia di merito che dichiarava efficace nel territorio nazionale la sentenza del tribunale rumeno, la S.C.Cassazione, con l’ordinanza n. 12473/2018, ha affermato che in materia di delibazione di una sentenza straniera di divorzio, i tempi, diversi e più brevi, della procedura contemplati dalla normativa applicata dalla stessa sentenza, non rappresentano un ostacolo al riconoscimento da parte del giudice italiano della pronuncia di divorzio, fondata peraltro sull’accordo delle parti, già sintomo sufficiente della definitiva cessazione della comunione di vita tra i coniugi.
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