Il nuovo articolo – Art. 563 – (Effetti della riduzione della donazione)
“La riduzione della donazione, salvo il disposto del numero uno del primo comma dell’articolo 2652, non pregiudica i terzi ai quali il donatario ha alienato gli immobili donati, fermo l’obbligo del donatario medesimo di compensare in denaro i legittimari nei limiti in cui è necessario per integrare la quota ad essi riservata. Se il donatario è in tutto o in parte insolvente, l’avente causa a titolo gratuito è tenuto a compensare in denaro i legittimari nei limiti del vantaggio da lui conseguito. Le stesse disposizioni si applicano in caso di alienazione di beni mobili, salvo quanto previsto dal numero uno del primo comma dell’articolo 2690”.
Il nuovo Ddl sulla semplificazione e digitalizzazione delle attività economiche e dei servizi contiene, all’art. 44, una modifica sostanziale al regime delle donazioni di beni immobili.
Oggi il timore degli acquirenti e delle banche deriva dalla possibilità che, entro 20 anni dalla trascrizione della donazione, i legittimari lesi agiscano in riduzione e chiedano la restituzione dell’immobile, anche nei confronti del terzo acquirente.
➡ Con la riforma cambia la regola cardine:
Non è più esperibile la restituzione del bene nei confronti del terzo che abbia acquistato e trascritto prima della domanda di riduzione.
Al legittimario leso resta solo un diritto di credito (indennizzo economico):
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nei confronti del donatario (entro il valore della lesione)
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oppure, se il donatario è insolvente e ha ceduto a titolo gratuito, verso il terzo entro il vantaggio conseguito
⚖ Qual è la nuova tutela?
🔹 il bene resta definitivamente nella sfera del terzo acquirente
🔹 il legittimario ottiene un’indennità in denaro, non più il bene
➡ si passa da una tutela reale (restituzione dell’immobile) ad una tutela obbligatoria (compensazione monetaria)
🧩 Finalità dichiarata
📍 Sbloccare la circolazione degli immobili di provenienza donativa
📍 Agevolare l’accesso al credito (ipotecabilità senza rischio restitutorio)
📍 Garanzia per acquirenti e banche ➜ fine del mercato “paralizzato” delle donazioni