La bigenitorialità può essere limitata solo a seguito di un’accurata e rigorosa indagine che accerti la concreta contrarietà all’interesse del minore dell’esercizio della responsabilità genitoriale da parte di uno dei genitori. Non è sufficiente, a tal fine, la mera constatazione di uno scarso impegno del genitore nel frequentare il figlio, soprattutto quando tale condotta possa essere influenzata da modalità di visita fortemente restrittive o controllate dai servizi sociali.
Cass. civ., sent. n. 24876 del 9/9/2025
La bigenitorialità può essere limitata solo a seguito di un’accurata e rigorosa indagine che accerti la concreta contrarietà all’interesse del minore dell’esercizio della responsabilità genitoriale da parte di uno dei genitori. Non è sufficiente, a tal fine, la mera constatazione di uno scarso impegno del genitore nel frequentare il figlio, soprattutto quando tale condotta possa essere influenzata da modalità di visita fortemente restrittive o controllate dai servizi sociali.
Nel caso di specie, la minore era stata affidata in via esclusiva alla madre dalla Corte d’appello, che aveva motivato tale decisione principalmente con il ridotto impegno del padre nel mantenere i contatti con la figlia. Il padre ha impugnato la decisione davanti alla Cassazione, sostenendo che le modalità di visita a lui imposte — limitate a colloqui telefonici e a incontri rigidamente controllati dai servizi sociali — avevano di fatto ostacolato la possibilità di instaurare un rapporto con la figlia, traducendosi in una sorta di “condanna preventiva”.
(Cass., sent. n. 24876/2025)