Resta anonima la madre biologica che, al momento dell’interpello del figlio a volerne conoscere l’identità, sia affetta da grave patologia psichica, tanto da non ricordare la nascita del figlio, che non le consenta di esprimere una valida revoca della volontà di non essere nominata, dichiarata al momento del parto.
Corte di cassazione sentenza n. 7093/2022
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