La normativa sull’assegno UNICO, a differenza di quella disciplinante gli assegni familiari, prevede in linea generale che in caso di separazione o divorzio l’assegno debba:
a) essere ripartito in pari misura tra coloro che esercitano la cosiddetta responsabilità genitoriale (art. 6, comma 4, del d.lgs. n. 230/2021).
b) essere attribuito al 100%, in mancanza di diverso accordo, al genitore che ha l’affidamento esclusivo dei figli.
Pertanto, in caso di affido condiviso l’assegno unico spetta ad entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, a prescindere dal fatto che il genitore non collocatario versi o meno l’assegno di mantenimento per i figli.
I genitori possono comunque sempre concordare l’erogazione dell’assegno in misura intera al coniuge collocatario : in questo caso, il richiedente l’assegno dovrà indicare nella domanda all’INPS anche i dati anagrafici del secondo genitore dando atto che le modalità di ripartizione sono state definite in accordo con l’altro genitore.
Resta salva, tuttavia, la possibilità, anche in un secondo momento, di richiedere che l’erogazione venga suddivisa in misura uguale (al 50%) tra i genitori aventi diritto.
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