Il diritto di abitazione del convivente superstite ex art. 1, comma 42, L. n. 76/2016 sorge esclusivamente quando il convivente defunto fosse proprietario dell’immobile adibito a residenza comune e non può essere opposto al proprietario qualora il defunto ne fosse soltanto detentore o comodatario; in caso di occupazione sine titulo, grava sul convenuto l’onere di provare un valido titolo di godimento, mentre il danno da mancato godimento del bene è risarcibile quale danno presunto e può essere liquidato equitativamente, anche sulla base del valore locativo di mercato
Corte App. Milano sentenza n.73 del 23/1/2026
Sintesi della vicenda
Il proprietario di un appartamento, divenuto tale per successione ereditaria, agiva in giudizio per ottenere il rilascio dell’immobile occupato dall’ex convivente della sorella defunta, che vi abitava originariamente in forza di un comodato gratuito concesso dalla madre poi deceduta. L’occupante resisteva rivendicando il diritto di abitazione quale convivente more uxorio della precedente detentrice, invocando la disciplina della L. n. 76/2016.
Il Tribunale, in primo grado, riconosceva in parte la pretesa dell’attore, ritenendo tuttavia sussistente temporaneamente il diritto di abitazione del convenuto e rigettando la domanda risarcitoria. In appello, il proprietario censurava tale decisione sostenendo l’insussistenza dei presupposti del diritto di abitazione e reiterando la richiesta di rilascio immediato e di indennità per l’occupazione.
La Corte d’Appello accoglieva il gravame, rilevando che la convivente defunta non era proprietaria dell’immobile e che, pertanto, non poteva sorgere alcun diritto di abitazione in capo al convivente superstite; venuto meno il comodato con la morte della comodataria, l’occupazione doveva qualificarsi senza titolo. Accertata l’illegittima detenzione, la Corte disponeva il rilascio immediato dell’immobile e condannava l’occupante al pagamento di un’indennità mensile, liquidata equitativamente sulla base del valore locativo medio, ritenendo configurabile un danno presunto da mancato godimento del bene