Dichiarazione giudiziale di paternità: il rimborso si trasmette agli eredi solo dal passaggio in giudicato della sentenza

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A seguito di giudizio di riconoscimento di paternità giudiziale, il figlio chiede al padre, iure successionis a seguito del decesso della madre, gli importi dalla stessa versati per il suo mantenimento prima del riconoscimento.
La Cassazione rigetta la domanda richiamanndo il principio secondo cui l’azione per il recupero
delle spese sostenute per il mantenimento del figlio minore nei confronti dell’altro genitore “non è utilmente esercitabile se non dal momento del passaggio in giudicato della sentenza di accertamento della filiazione naturale”.
Anche se l’obbligo del genitore di mantenimento del figlio consegue al fatto in sé della nascita, la domanda di
rimborso delle spese sostenute per il mantenimento del figlio da parte del genitore coobbligato presuppone l’accertamento della filiazione e quindi non può trovare accoglimento se non in quanto il giudice pronunci con efficacia di giudicato sulla qualità di figlio o in quanto tale giudicato si sia in precedenza formato, ed il titolo
giudiziale (statuizione di condanna) potrà essere azionato solo dopo il formarsi del giudicato sullo status di figlio.
A seguito della sentenza dichiarativa della filiazione naturale, che produce gli effetti del riconoscimento, ai sensi dell’art. 277 c.c., l’obbligazione di mantenimento del figlio “si collega allo status genitoriale ed assume, di conseguenza, pari decorrenza, dalla nascita del figlio”, cosicché l’altro genitore, il quale nel frattempo abbia assunto l’onere del mantenimento anche per la porzione di pertinenza del genitore giudizialmente dichiarato, ha diritto di regresso per la corrispondente quota, sulla scorta delle regole dettate dall’art. 1299 c.c. nei rapporti fra condebitori solidali, ma “la condanna al rimborso di detta quota per il periodo precedente la proposizione dell’azione non può prescindere da un’espressa domanda della parte.
La Corte distrettuale, con ragionamento logico e coerente, aveva rilevato che l’accertamento dello status di padre naturale era intervenuto, nella specie, a distanza di anni dalla morte della madre, ragione questa per cui, all’epoca del decesso di quest’ultima, non era neppure sorto un diritto, disponibile, al rimborso della quota parte delle spese di mantenimento del figlio, trasmissibile agli eredi.
Cass. civ. ord. 21364/2018

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