Debiti: più facile pignorare l’automobile

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Adesso il creditore può accedere alle banche dati del pubblico registro automobilistico per individuare automobili e motoveicoli intestati al debitore.
La lett. d-ter dell’art. 19 del d.l. n. 132/2014 introduce, infatti, il nuovo art. 521-bis che dispone che il pignoramento dei veicoli (auto, moto e rimorchi) si esegua mediante notificazione al debitore di apposito atto, contenente gli estremi identificativi del mezzo e l’intimazione di consegnarlo, unitamente ai relativi documenti di proprietà, entro 15 giorni all’Istituto di vendite giudiziarie, operante nel circondario del luogo dove il debitore stesso abbia la residenza, il domicilio, la dimora o la sede.
Se, scaduto il termine il debitore non ottempera, interverranno gli organi di polizia che, accertata la circolazione del bene pignorato, procederanno al ritiro della carta di circolazione, dei titoli e dei documenti di proprietà nonché a consegnare il bene pignorato all’Ivg.
Nel frattempo, il creditore dovrà trascrivere l’atto nei pubblici registri, depositando nella cancelleria del tribunale competente, nota di iscrizione a ruolo e copie conformi del titolo esecutivo, del precetto, dell’atto di pignoramento e della nota di trascrizione, entro trenta giorni dalla comunicazione di avvenuta consegna del mezzo da parte dell’IVg, pena la perdita di efficacia del pignoramento stesso.
La nuova procedura diverrà operativa decorso del 30° giorno dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto

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