La situazione d’abbandono, nel contesto dell’istituto giuridico dell’adozione delle persone minori di età, sussiste non solamente nelle ipotesi di rifiuto intenzionale, da parte dei genitori, dell’adempimento delle proprie responsabilità, bensì pure nelle fattispecie ove la situazione familiare si manifesti come non adeguata a consentire l’armonico sviluppo, psichico e fisico, del bambino.
Cassazione civile, sez. I, ordinanza 17 febbraio 2021, n. 4220
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