L’allontanamento dalla casa familiare da parte del coniuge o dell’ex convivente non assegnatario deriva direttamente dal provvedimento ovvero dalla sentenza che attribuisce il diritto ad abitare la casa familiare, che costituisce titolo esecutivo, anche quando l’ordine di rilascio non sia stato con essi esplicitamente pronunciato. La natura speciale del diritto di abitazione, ai sensi dell’articolo 155 -quater del Cc, è infatti tale per cui esso non sussiste senza allontanamento dalla casa familiare di chi non ne è titolare.
• Tribunale Crotone, sentenza 27 aprile 2021 – Giud. Agostini
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