La disciplina dell’assegno sociale stabilita dalla legge n. 335 del 1995 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare) nulla prevede in tema di separazione, ma è contrario alla ratio dell’istituto negare la spettanza dell’assegno sociale sostenendo che il richiedente non versi in stato di bisogno per non aver richiesto al coniuge separato alcun assegno di mantenimento, anche minimo, in sede di separazione Ai fini dell’accesso all’assegno sociale, la semplice mancanza di richiesta dell’assegno di mantenimento al coniuge separato non equivale ad assenza dello stato bisogno.
• Tribunale Palermo, sezione Lavoro, sentenza, 14 aprile 2021 – Giud. Civiletti
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