Ai fini della liquidazione dell’assegno di mantenimento per i figli e per il coniuge, occorre avere riguardo non già al reddito lordo, ma a quello netto, dal momento che è su quest’ultimo che la famiglia fa affidamento in costanza di matrimonio, rapportando ad esso ogni possibilità di spesa. Ai fini della prova, dovendosi fare innanzitutto riferimento alle dichiarazioni dei redditi, il reddito netto va individuato nella differenza tra il reddito complessivo del dichiarante, costituito dalla somma degli introiti derivanti dall’esercizio della sua attività lavorativa o imprenditoriale e dei proventi dei beni di cui abbia la disponibilità, detratti gli oneri deducibili, a loro volta rappresentati dai costi sostenuti per l’esercizio della medesima attività e la gestione dei predetti beni, e l’ammontare dell’imposta netta pagata.
Cass. civ. n. 13954/2018
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