Il genitore affidatario deve favorire il diritto di visita dell’altro genitore. Non può cioè assecondare i capricci del bambino che non vuol incontrare il padre o avanzare scuse per non farli incontrare. Il genitore collocatario che con il suo comportamento ostacola o impedisce il regolare esercizio del diritto/dovere di visita dell’altro genitore nei confronti dei figli minori commette il reato di mancata esecuzione dolosa del provvedimento del giudice.
Di recente, lo ribadisce anche il Tribunale di Frosinone (sent. 261/2018) che sottolinea il delicato compito rivestito dal genitore affidatario : «è di intuitiva evidenza il ruolo centrale» che questi assume «nel favorire gli incontri dei figli minori con l’altro genitore, e ciò a prescindere dall’osservanza burocratica del relativo obbligo imposto col provvedimento giurisdizionale». Un atteggiamento ostativo, infatti, «finisce col riflettersi negativamente sulla psicologia dei minori, indotti così a contrastare essi stessi gli incontri col genitore non affidatario, proprio perché non sensibilizzati ed educati al rapporto con costui dall’altro genitore».
offermandosi sul ruolo che il genitore affidatario assume nei confronti dei figli minori e sulle conseguenze negative che una condotta del genere può avere sulla psicologia di quest’ultimi.