Il condomino può destinare i locali di proprietà esclusiva, siti all’interno del condominio, a bar, cornetteria e circolo ricreativo, anche nel caso in cui il regolamento di condominio o una delibera condominiale vietino ai condomini di installare nei locali dell’edificio attività idonee ad arrecare disturbo alla quiete pubblica e incompatibili con il decoro e la tranquillità dell’edificio stesso
Lo afferma la Cassazione con la sentenza n. 22892 dell’8 ottobre 2013: la delibera, secondo i Giudici, aveva portata innovativa nei confronti del proprietario dei locali, in quanto limitava l’utilizzabilità e destinazione delle parti dell’edificio di proprietà esclusiva. Tale limitazione avrebbe richiesto, per la validità, il consenso, «espresso in forma scritta», dell’interessato. La delibera assunta da tutti i delegati infatti non può imporre limitazioni alla proprietà se il delegato non possiede una specifica delega ad accettare tale limite. Se alla delibera fosse intervenuto il condomino in proprio, la limitazione sarebbe divenuta operante.
Gli altri condomini possono tuttavia chiedere il risarcimento del danno morale, biologico e patrimoniale (deprezzamento del valore del proprio immobile) causato dalle immissioni superiori alla soglia di normale tollerabilità, derivanti dai locali aperti fino a tarda notte.