Ai fini dell’esperimento dell’azione di riduzione, deve considerarsi legittimario pretermesso non solo colui che sia stato totalmente escluso dalla successione testamentaria, ma anche il chiamato ex lege quando il de cuius abbia in vita alienato integralmente il proprio patrimonio, lasciando un residuo di valore meramente irrisorio. In tale ipotesi non sussiste l’onere di accettare l’eredità con beneficio di inventario (art. 564 c.c.).
Cass. civile sent. 26289 del 27/9/2025La vicenda
La vicenda
Un uomo ha convenuto in giudizio il fratello e la madre sostenendo che il padre, prima di morire, avesse sostanzialmente dismesso l’intero patrimonio immobiliare attraverso atti che dissimulavano donazioni, lasciando solo 30,07 euro su un conto corrente cointestato col fratello. Ha quindi chiesto di accertare la sua quota ereditaria tramite l’azione di riduzione.
Il Tribunale ha rigettato la domanda ritenendo che non potesse considerarsi legittimario pretermesso, in quanto comunque era rimasta un’esigua giacenza sul conto corrente. La decisione è stata confermata in appello.
In Cassazione, il ricorrente ha contestato tale impostazione, rilevando che l’importo era irrisorio e che non vi era certezza sulla sua effettiva riferibilità al de cuius, trattandosi di conto cointestato con il fratello. La Suprema Corte ha accolto il ricorso, affermando che il legittimario va considerato pretermesso anche quando il defunto abbia in vita alienato tutto il patrimonio, lasciando un residuo di valore talmente esiguo da non costituire effettivo asse ereditario. In tali casi, l’azione di riduzione può essere esperita senza la preventiva accettazione dell’eredità con beneficio di inventario.