In tema di separazione, il pagamento delle retribuzioni della baby-sitter non estingue né riduce l’obbligo di mantenimento dei figli, trattandosi di obbligazione alimentare insuscettibile di compensazione ai sensi dell’art. 447 c.c.
Trib. Roma, sentenza n. 13023 del 24/9/2025
La vicenda
Respinta l’opposizione a precetto proposta da un marito che, invece di corrispondere l’assegno di mantenimento per i figli, aveva sostenuto direttamente i costi della baby-sitter.
Secondo il giudice, tale condotta non è idonea ad estinguere l’obbligazione di mantenimento, la quale ha natura alimentare e, pertanto, non può essere oggetto di compensazione con altri crediti o pagamenti effettuati a favore di terzi. In particolare, il Tribunale ha ribadito che eventuali somme versate a soggetti estranei al procedimento di separazione – quali la baby-sitter – non rilevano né come adempimento dell’obbligo di mantenimento né come credito compensabile. Ciò in applicazione del principio espresso dall’art. 447 c.c., che esclude la possibilità di compensazione in materia di obbligazioni alimentari.