Il provvedimento giudiziale che riconosce l’insussistenza dei presupposti dell’assegno di mantenimento a favore del coniuge separato o dei figli o dell’assegno divorzile, ovvero l’eccessività di tali assegni, già concessi nel corso del giudizio, consente all’obbligato la ripetizione delle somme indebitamente versate, quand’anche la funzione di tali assegni avesse natura alimentare.
L’aliquota di tali assegni avente finalità alimentari o di sostentamento gode dei limiti alla compensazione ed al pignoramento, di cui agli artt. 447, comma 2, e 1246, n. 3), c.c. ed all’art. 545 c.p.c
Procura Generale della Corte di Cassazione 22.08.2022
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