Ai fini della determinazione dell’assegno di mantenimento ai sensi dell’art. 156 c.c., il giudice è tenuto a verificare, quale imprescindibile parametro di riferimento, il tenore di vita goduto dai coniugi durante la convivenza matrimoniale. Tale circostanza costituisce il criterio condizionante la qualità e l’entità delle esigenze del coniuge richiedente.
A tal fine, occorre accertare le effettive disponibilità patrimoniali del coniuge obbligato, senza limitarsi all’esame dei redditi risultanti dalla documentazione fiscale prodotta, ma estendendo la valutazione a tutti gli ulteriori elementi di carattere economico, o comunque suscettibili di apprezzamento patrimoniale, che possano incidere sulle condizioni complessive delle parti. Rientrano tra questi, a titolo esemplificativo, la disponibilità di un patrimonio di rilevante consistenza, anche di natura mobiliare, l’adozione di uno stile di vita connotato da particolare agiatezza e lusso, nonché l’eventuale percezione di redditi non dichiarati, la cui emersione può essere ottenuta mediante l’attivazione di poteri istruttori officiosi, quali indagini di polizia tributaria o l’espletamento di consulenza tecnica d’ufficio.
Corte App. Venezia, sentenza 22/08/2025, n. 2710