la determinazione del contributo per i figli, a differenza di quello per il coniuge, non si basa sulla rigida comparazione della situazione patrimoniale di ciascun genitore, per cui le maggiori potenzialità dell’affidatario concorrono a garantire un migliore soddisfacimento delle loro esigenze di vita «ma non comportano una proporzionale diminuzione del contributo posto a carico dell’altro». Lo afferma la Cassazione con la sentenza 18538/2013, di recente ripresa da Corte d’Appello Palermo sent. 14.6.2017.
Inoltre la sentenza di Palermo afferma anche che per determinare l’assegno divorzile, le indagini patrimoniali sono ammesse solo se sono tese a integrare un bagaglio istruttorio esistente. Non è possibile invece ricorrere alle indagini patrimoniali solo a fine esplorativo, per supplire alla mancanza di prova. Di conseguenza, se dai carteggi risulta l’incapacità della ex moglie di sostenersi, l’assegno le va confermato
Utilizzando il sito, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. maggiori informazioni
Questo sito utilizza i cookie per fonire la migliore esperienza di navigazione possibile. Continuando a utilizzare questo sito senza modificare le impostazioni dei cookie o clicchi su "Accetta" permetti al loro utilizzo.