L’assegno divorzile, se non è stato richiesto in sede di divorzio, può essere domandato successivamente, in sede di revisione. Il giudice del merito, per decidere se attribuirlo e per quantificarlo, deve utilizzare i principi indicati dalla sentenza 18287/2018 delle Sezioni unite della Cassazione, ma applicando anche dei correttivi specifici. In particolare, va utilizzato il criterio assistenziale, compensativo e perequativo, con eventuale prevalenza di una delle tre componenti rispetto alle altre. La funzione assistenziale può diventare preponderante se il giudice di merito accerta che il sopravvenuto, e incolpevole, peggioramento della condizione economica di uno degli ex coniugi non può essere compensato da altri obbligati o da forme di sostegno pubblico e che l’ex coniuge, meglio dotato nel patrimonio, ha ricevuto in passato apporti significativi da parte di quello che poi si è impoverito ed è divenuto bisognoso di un sostegno alimentare.
Le concorrenti condizioni, necessarie per riconoscere l’assegno che sarà parametrato alla misura del “quanto necessario per la vita” sono dunque:
1) l’effettiva e concreta non autosufficienza dell’ex coniuge istante;
2) il fatto che alla nuova situazione del richiedente non possano fornire ausilio strumenti alternativi di tutela per l’assenza di soggetti a ciò legalmente tenuti o per la mancanza di forme di sostegno pubblico;
3) la possibilità per l’altro ex coniuge di sostenere economicamente l’esborso dell’assegno e il fatto che abbia ricevuto in passato apporti significativi da parte del richiedente.
Cass. civile sentenza 5055 depositata il 24 febbraio 2021.
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