Il volontario abbandono del domicilio familiare da parte di uno dei coniugi, affermano, costituendo una violazione del dovere di convivenza, è di per sé motivo sufficiente a giustificare l’addebito, a meno che non risulti provato che sia dipeso dal comportamento dell’altro coniuge o sia intervenuto in un momento in cui la convivenza era già intollerabile.
Cass. civile ordinanza 1785 del 28 gennaio 2021.
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