Nel giudizio sull’assegno divorzile il giudice del merito è tenuto a valutare condizioni, redditi ed età di entrambi i coniugi e, nella registrata sperequazione tra gli stessi, verificare se essa sia riconducibile a scelte comuni di vita, in ragione delle quali le realistiche aspettative professionali e reddituali del coniuge più debole sono state sacrificate per la famiglia, nell’accertato suo decisivo contributo alla conduzione familiare alla formazione del patrimonio di ognuno o di quello comune per la durata del matrimonio.
Cassazione civile, sez. VI-1, sentenza 28 gennaio 2021, n. 1786.
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