Pur in caso di squilibrio reddituale tra i coniugi, è esclusa l’applicabilità del criterio perequativo-compensativo dell’assegno divorzile quando il coniuge economicamente più debole non ha contribuito alla formazione della ricchezza familiare, ovvero vi ha contribuito, ma in termini ridotti. In tali circostanze opera soltanto la funzione assistenziale/alimentare in senso stretto dell’assegno. Ne consegue che l’assegno da riconoscere al coniuge economicamente più debole dovrà essere contenuto nella somma necessaria per un’esistenza dignitosa, anche alla luce delle possibilità lavorative, effettive e potenziali (età, titolo di studio ecc.) del coniuge richiedente.
Trib. Torino, sent. 9 novembre 2018
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