Deve essere riconosciuto l’assegno divorzile al coniuge che non ha mai svolto alcuna attività lavorativa, ed è presumibile che non lo abbia fatto perché questo era l’indirizzo della vita familiare, presunzione che emerge dal lungo periodo dell’unione coniugale, nel quale uno dei coniugi lavorava e l’altro era tenuto a svolgere mansioni domestiche e di supporto del coniuge, insomma di contribuire in diversa misura alla vita familiare, ed è difficile che all’età di cinquantuno anni possa reperire un’occupazione con un titolo di studio poco appetibile nel mondo del lavoro in quanto ormai vetusto
Trib. Foggia sentenza 277, sezione Prima del 03-02-2021