A fronte dell’inadempimento del padre agli obblighi di mantenimento e di visita verso i figli, la madre adiva l’AG per ottenere l’affidamento esclusivo ed il mantenimento. Il convenuto dapprima si costituiva contestando la domanda, quindi presentava rinuncia agli atti ex art. 306 cpc.
L’ampia istruttoria svolta attraverso l’audizione dei minori e la consulenza tecnica d’ufficio consentiva di acclarare che il genitore non convivente non ha alcun progetto educativo per i figli, oltre a non provvedere al loro mantenimento.
Essere disoccupati non significa non avere redditi. Il genitore è tenuto a dimostrare di essere totalmente incapace economicamente e di aver comunque tentato inutilmente di trovare un nuovo posto di lavoro.
Tribunale di Rieti, Est. De Angelis, decreto 22.01.2021 |
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