Assegno di divorzio anche se l’ex svolge attività lavorativa, limitata con redditi modesti

Colpevole di reato il genitore che contribuisce saltuariamente al figlio minore
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E’ colpevole il coniuge che non paga l’assegno perchè ha un lavoro precario
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Spetta l’assegno di divorzio all’ex moglie, anche se svolge una limitata attività, con redditi modesti e saltuari.

Lo precisa la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 19780/2015, rigettando il ricorso dell’ex marito contro la decisione che aveva determinato per la moglie un assegno divorzile pari a 300,00 euro mensili.

L’assegno divorzile deve tendere a mantenere il tenore di vita goduto dall’ex coniuge durante la convivenza matrimoniale, anche se indice di tale tenore può essere l’attuale disparità di posizioni economiche tra i coniugi. Nel caso di specie v’era disparità in favore del marito. Alla donna è quindi riconosciuto l’assegno seppure ciò non escluda che possa svolgere una limitata attività lavorativa, dunque fonte di redditi modesti, tenuto conto dell’età e delle condizioni di salute.

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