Il coniuge obbligato che non versa l’assegno di mantenimento alla moglie e ai figli è colpevole di reato e non può giustificarsi affermando di avere un lavoro precario e un reddito incostante.
Lo ha affermato la Cassazione con la sentenza 39851/2015 confermando il rigido orientamento in materia di violazione degli obblighi di assistenza familiare, in base al quale non è sufficiente ad escludere la responsabilità penale la circostanza che il coniuge obbligato non abbia un reddito stabile, o un lavoro fisso o quando versa in uno stato di difficoltà economica.
Ad escludere la responsabilità penale vale solo l’assoluta incapacità economica dell’obbligato, intesa come impossibilità di far fronte agli adempimenti fissati in sede civile, a causa di una persistente, oggettiva ed incolpevole indisponibilità di introiti.
In ogni caso, l’onerato deve dar la prova dell’effettiva impossibilità di mantenere moglie e figli: non è sufficiente la dimostrazione di una mera flessione degli introiti economici o la generica allegazione di difficoltà, così come non basta neppure la mera documentazione formale dello stato di disoccupazione. Il soggetto obbligato deve provvedere al mantenimento con tutti i mezzi che ha a disposizione, a prescindere dalla saltuarietà della propria occupazione o dal reddito ridotto. 