Non sono idonee ad escludere il reato di violazione degli obblighi famigliari le sole sporadiche e saltuarie contribuzioni che il genitore abbia versato al figlio minore: deve infatti essere valutato il costante inadempimento dell’interessato al suo dovere contributivo, persistente in un ampio arco temporale, nonché la permanenza dello stato di bisogno del bambino per tutto il periodo contestato.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, sesta sezione penale, con la sentenza n. 39165/2015.
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