Con assegnazione non si perdono i benefici “prima casa”

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Ai fini fiscali, l’acquisto di un immobile in regime di comunione legale deve essere equiparato alla contitolarità indivisa dei diritti sui beni tra soggetti tra loro estranei. Ne consegue, quindi, che la perdita del diritto d’uso del bene in comunione da parte di uno dei coniugi per effetto di una sentenza di divorzio, non consente più di destinare la casa comune ad abitazione di uno solo dei comproprietari, venendo meno la comunione. Pertanto, la titolarità della quota non integra più un diritto reale, trasformandosi per effetto della separazione in un diritto personale di godimento, di natura atipica, per l’ex coniuge assegnatario dell’immobile e in un bene inidoneo a soddisfare le esigenze abitative per il coniuge separato, escluso dall’assegnazione.

In conclusione, quindi, l’ex coniuge non assegnatario dell’abitazione preposseduta (in comunione) può acquistare un nuovo immobile con l’agevolazione in oggetto.

Ctp Reggio Emilia 18/2/2019

 

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