Pur essendo entrambi i genitori del piccolo cittadini stranieri, la madre equadoriana ed il padre austriaco, in crisi dopo la nascita del bambino, si verifica l’applicazione dei criteri di collegamento di cui all’art. 8 del Regolamento dell’Unione n. 2201/2003, che radica la competenza giurisdizionale esclusiva dell’autorità giudiziaria italiana, quale Stato membro nel cui territorio si trova la residenza abituale del minore alla data in cui l’Autorità giudiziaria italiana è stata adita, anche con la finalità di garantire la tutela del minore stesso. La distanza fra i genitori non esclude l’applicazione dell’affidamento condiviso del minore, collocato presso la madre. Il padre potrà vedere il bambino a week end alternati, organizzandosi i soggiorni in strutture recettive locali, avendo lo stesso buona disponibilità economica
TRIBUNALE DI RIMINI. DECRETO 2428 DEL 12 GIUGNO 2018.
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