L’alloggio assegnato in concessione …. è qualificabile come “casa familiare”, in quanto viene ceduto, ancorché in correlazione con le prestazioni lavorative, al fine di soddisfare le esigenze abitative” non solo del dipendente ma anche dei componenti della sua famiglia, sicché – in caso di separazione e/odivorzio- tale “alloggio può ben essere attribuito al coniuge diverso dal concessionario, se affidatario della prole, ai sensi dellaL. 1 dicembre 1970, n. 898”, seppure con l’ulteriore, non indifferente, precisazione che quest’ultimo – per effetto dell’assegnazione della casa familiare – subentra sì nel godimento del bene, con conseguentemente obbligo di pagare il corrispettivo per l’utilizzo dell’alloggio al concedente, ma “non nel rapporto concessorio, ormai cessato” (Cass. Civ., Sez. I, 8 marzo 2018, n. 5575),
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