L’esegesi testuale delle norme e l’elaborazione giurisprudenziale postulano l’indisponibilità e l’irrinunciabilità del diritto al godimento della casa familiare in capo al genitore affidatario in relazione ai figli minori. L’art. 337 ter c.c. impone al giudice di adottare i provvedimenti relativi ai figli minori con esclusivo riferimento all’interesse morale e materiale degli stessi. L’assegnazione della casa familiare ne costituisce una componente essenziale. Ne consegue che il giudice, ove sia identificabile un immobile destinato al nucleo familiare e si ponga, concretamente, la questione dell’assegnazione, in funzione dell’interesse dei minori è tenuto a sollevare officiosamente la questione relativa al provvedimento da adottare
Cass. civ. sez. I, ord. 11 aprile 2019, n. 10204
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