La legge è uguale per tutti!
La Corted’Appello di Ancona condanna un avvocato, titolare di un grosso Studio, a versare l’assegno di divorzio all’ex moglie, professionista commercialista, che lo aveva aiutato nell’attività lavorativa. La donna, infatti, aveva sempre lavorato per il marito e, non più giovane, incontra ora oggettive difficoltà a reperire un lavoro nuovo.
Presupposto dell’assegno di divorzio è infatti l’inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente (comprensivi di redditi, cespiti matrimoniali ed altre utilita’ di cui possa disporre) a conservare un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, in base al criterio secondo cui, mentre non e’ necessario uno stato di bisogno dell’avente diritto (il quale può essere anche economicamente autosufficiente), rileva invece l’apprezzabile deterioramento, in dipendenza del divorzio, delle precedenti condizioni economiche
E non è tutto: l’avvocato deve anche continuare a contribuire al mantenimento della figlia, che seppur maggiorenne, svolge un lavoro modesto, certamente non consono a garantirle il tenore di vita avuto insieme alla famiglia d’origine.
Anche la casa coniugale, di conseguenza viene assegnata all’ex moglie, nonostante la figlia vi si rechi soltanto nei fine settimana