Il giudice del merito, investito della domanda di corresponsione di assegno divorzile, deve accertare l’impossibilità dell’ex coniuge richiedente di vivere autonomamente e dignitosamente e la necessità di compensarlo per il particolare contributo, che dimostri di avere dato, alla formazione del patrimonio comune o dell’altro coniuge durante la vita matrimoniale, nella registrata sussistenza di uno squilibrio patrimoniale tra gli ex coniugi che trovi ragione nella intrapresa vita matrimoniale, per scelte fatte e ruoli condivisi; l’assegno divorzile deve essere adeguato a compensare il coniuge economicamente più debole del sacrificio sopportato per aver rinunicato a realistiche occasioni professionali-reddituali – che il coniuge richiedente l’assegno ha l’onere di dimostrare nel giudizio – al fine di contribuire ai bisogni della famiglia, rimandendo in tal caso assorbito l’eventuale obbligo assistenziale.
Nel caso di specie, si è tenuto conto del costo di mantenimento della dimora coniugale ove si svolgeva la vita familiare, villa con parco, i cui costi di manutenzione e riscaldamento, da ripartirsi tra ex coniugi, si ripercuotono sia sull’entità dell’assegno di mantenimento dei figli (da determinare sulla base del criterio del tendenziale mantenimento del tenore di vita acquisito e del cambiamento delle esigenze legate alla loro crescita); sia sull’assegno divorzile
Cassazione civile, sez. VI-1, ordinanza 23 settembre 2022, n. 27948.
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