le dichiarazioni dei redditi dell’obbligato hanno una funzione tipicamente fiscale, sicché nelle controversie relative ai rapporti estranei al sistema tributario non hanno valore vincolante per il giudice, il quale, nella sua valutazione discrezionale, può fondare il suo convincimento su altre risultanze probatorie.
Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva desunto la capacità patrimoniale dell’A. da una serie di elementi probatori (indagini della Guardia di Finanza, movimentazioni di denaro, pluralità di indizi in ordine al coinvolgimento del ricorrente nell’attività imprenditoriale della di lui compagna, sentenza di condanna penale).
Cassazione civile, sez. I, ordinanza 30 settembre 2022, n. 28482.